I nuovi importi delle sanzioni al Codice della Strada in vigore dall'1.1.2009

GU n. 303 del 30 dicembre 2008

Con da decreto del 17 dicembre 2008 il Ministero della Giustizia ha aggiornato gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della Strada (come previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

 

Importo vecchio

Importo nuovo

DA 22 A 88

DA 23 A 92

DA 35 A 143

DA 37 A 150

DA 36 A 148

DA 38 A 155

DA 45 A 88

DA 47 A 92

DA 67 A 271

DA 70 A 285

DA 70 A 285

DA 74 A 299

DA 73 A 290

DA 77 A 305

DA 74 A 296

DA 78 A 311

DA 88 A 178

DA 92 A 187

DA 111 A 222

DA 117 A 233

DA 136 A 543

DA 143 A 570

DA 137 A 549

DA 144 A 576

DA 143 A 570

DA 150 A 599

DA 148 A 594

DA 155 A 624

DA 250 A 1000

DA 263 A 1050

DA 259 A 1036

DA 272 A 1088

DA 281 A 1123

DA 295 A 1179

DA 292 A 1169

DA 307 A 1227

DA 311 A 1555

DA 327 A 1633

DA 339 A 1358

DA 356 A 1426

DA 355 A 1427

DA 373 A 1498

DA 370 A 1485

DA 389 A 1559

DA 516 A 2065

DA 542 A 2168

DA 584 A 2338

DA 613 A 2455

DA 622 A 3111

DA 653 A 3267

DA 675 A 2714

DA 709 A 2850

DA 680 A 2723

DA 714 A 2859

DA 681 A 2749

DA 715 A 2886

DA 708 A 2834

DA 743 A 2976

DA 713 A 2853

DA 749 A 2996

DA 742 A 2970

DA 779 A 3119

DA 829 A 3315

DA 870 A 3481

DA 1036 A 10360

DA 1088 A 10878

DA 1169 A 4678

DA 1227 A 4912

DA 1554 A 6216

DA 1632 A 6527

DA 1605 A 6420

DA 1685 A 6741

DA 1685 A 6741

DA 1769 A 7078

DA 1754 A 7018

DA 1842 A 7369

DA 2338 A 9357

DA 2455 A 9825

DA 4144 A 16576

DA 4351 A 17405

 

N.B. Dall'adeguamento sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

art. 117, comma 5;
art. 123, commi 11 e 11-bis;
art. 142, commi 9, 9-bis e 11;
art. 157, comma 7-bis;
art. 170, comma 6-bis;
art. 173, comma 3-bis.

Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste da:
art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160;
art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

 

Testo del Decreto:

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di' operai e impiegati, verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, e' del 5%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art. 117, comma 5; art. 123, commi 11 e 11-bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art. 157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, e dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma, 17 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli



10/02/2009 | Redazione Universy

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